Art. 21Tariffe e regolamenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le tariffe ed i regolamenti delle imposte sono deliberati dal podesta' e diventano esecutori dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Non di meno i podesta' possono ordinare, in base al disposto dell'art. 214 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), sostituito dall'art. 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, che la deliberazione concernente la tariffa delle imposte abbia immediata applicazione, in pendenza dell'approvazione dell'autorita' di tutela, purche' le somme riscosse in questo intervallo rimangano a disposizione, per essere restituite agli aventi diritto, qualora venga a mancare l'accennata approvazione. Nei casi di variazione di tariffa il podesta' puo', con la deliberazione di cui al precedente comma, ordinare l'applicazione delle nuove o maggiori imposte ai generi tassati che gia' si trovino negli esercizi di vendita al minuto e all'ingrosso nel giorno in cui le predette variazioni diventano esecutorie. Le tariffe ed i regolamenti, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi al ministero delle finanze per l'omologazione. Il ministro, sentito il Consiglio di Stato, puo' annullarli, in tutto o in parte, in quanto siano contrari al Testo Unico ed al relativo regolamento.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art21 · fonte su Normattiva