Art. 211 — Tariffe
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Le tariffe per il peso pubblico, la misura pubblica e l'affitto di banchi pubblici sono determinate unicamente in base alle quantita' pesate o misurate e alle dimensioni dei banchi. Per il peso pubblico le tariffe devono distinguere il corrispettivo per le stadere a ponte in bilico pei carichi voluminosi e quello per le stadere semplici o a bilico. Il corrispettivo del diritto di peso comprende anche il peso della tara.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva