Art. 218
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Alle scadenze stabilite per le imposte dirette gli esattori versano al tesoriere della provincia le somme riscosse nel bimestre. In caso di ritardo l'esattore e' assoggettato, per le somme non versate, all'indennita' di mora del 6 per cento a favore della provincia, che puo' procedere all'esecuzione contro di lui. Al 5 luglio e al 5 gennaio di ogni anno l'esattore presenta il rendiconto dei contrassegni venduti e di quelli rimasti a tutto il semestre solare precedente, salvo alla provincia la facolta' di disporre gli opportuni accertamenti. Al 5 gennaio restituisce i contrassegni rimasti invenduti e quelli ritirati perche' deteriorati.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva