Art. 219

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1932 al 8 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

Per i velocipedi, le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa dev'essere pagata nella provincia in cui il proprietario risiede; per gli altri veicoli in quella in cui e' compreso il comune nel quale il veicolo e' stato immatricolato ai sensi dell'articolo 40 del R. decreto legge 2 dicembre 1928, n. 3179. La tassa e' ridotta alla meta' se il veicolo e' messo in circolazione nel secondo semestre dell'anno. 2 L'acquisto di un veicolo gia' assoggettato alla tassa e la sostituzione di un veicolo con altro della stessa categoria e della stessa portata non danno luogo ad altra tassazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 26 maggio 1932, n. 610, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2039, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che per il solo anno 1932 la riduzione a meta' della tassa di cui al presente articolo e' limitata ai veicoli messi in circolazione nell'ultimo trimestre.

Testo vigente dal 2 luglio 1932 al 8 agosto 1936 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art219 · fonte su Normattiva