Art. 220 — Esenzioni
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Sono esenti dalla tassa di circolazione:
- a)i veicoli appartenenti alla Casa di S. M. il Re e dei Membri della Famiglia Reale, alla S. Sede, ai componenti il Collegio dei Cardinali, agli ambasciatori ed agli agenti diplomatici delle nazioni estere;
- b)i veicoli appartenenti ai consoli e agli agenti consolari, non regnicoli ne' naturalizzati, purche' esista parita' di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purche' non esercitino nel Regno un commercio, un'industria o una professione o non siano amministratori di aziende commerciali;
- c)i veicoli di proprieta' dello Stato, dell'azienda autonoma statale della strada, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, della Croce Rossa, nonche' quelli delle associazioni private attrezzati per il trasporto d'infermi;
- d)i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purche' condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di distintivi facilmente riconoscibili;
- e)i velocipedi ed apparecchi ad essi assimilabili, usati personalmente da mutilati od invalidi;
- f)i veicoli addetti ai servizi pubblici, concessi o autorizzati;
- g)i carri e le macchine agricole di pertinenza delle aziende agricole che circolano nel fondo, ovvero percorrono le strade pubbliche per recarsi, per la via piu' breve, ad un altro fondo della stessa azienda;
- h)i veicoli tenuti in deposito a scopo di vendita.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 luglio 1933 · versione 0 su Normattiva