Art. 221Sopratassa

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Senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo seguente, ai conducenti ed ai proprietari di veicoli, che posteriormente al 1° marzo circolino su strade provinciali, comunali o consorziali senza il contrassegno di cui all'art. 216 o con contrassegno di categoria inferiore, e' applicata una sopratassa pari alla tassa non pagata, ovvero alla differenza tra la tassa pagata e quella dovuta. I conducenti ed i proprietari dei veicoli sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il Regio D.L. 26 maggio 1932, n. 610, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1932, n. 2039, ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che per il solo anno 1932 il termine di cui al presente articolo e' prorogato di quattro mesi.

Testo vigente dal 2 luglio 1932 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art221 · fonte su Normattiva