Art. 221
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Senza pregiudizio di quanto dispone l'articolo seguente, ai conducenti ed ai proprietari di veicoli, che posteriormente al 1° marzo circolino su strade provinciali, comunali o consorziali senza il contrassegno di cui all'art. 216 o con contrassegno di categoria inferiore, e' applicata una sopratassa pari alla tassa non pagata, ovvero alla differenza tra la tassa pagata e quella dovuta. I conducenti ed i proprietari dei veicoli sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa e della sopratassa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 2 luglio 1932 · versione 0 su Normattiva