Art. 222 — Contravvenzioni
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Oltre gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati ad elevare le contravvenzioni di cui all'articolo precedente i cantonieri addetti alle strade provinciali, comunali o consorziali, muniti di regolare nomina. Per il procedimento contravvenzionale sono applicate le disposizioni contenute negli art. 226 e seguenti della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificati con gli art. 70 a 72 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e con il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 867, nonche' con l'art. 296 del presente Testo Unico. Nessuna conciliazione in via amministrativa e' ammessa se non sia accompagnata dal pagamento della tassa o della differenza della tassa. L'importo delle somme versate per conciliazione e' devoluto a favore della provincia. La terza parte dell'importo delle pene riscosse e' devoluta ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno scoperto ed accertato il reato. Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione del presente capo.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva