Art. 224
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((I contrassegni sono forniti da un'opera nazionale o da un ente morale che sara' designato, ogni triennio, con decreto del Ministro per le finanze)). Con lo stesso decreto il Capo del Governo stabilisce il numero dei contrassegni per i velocipedi da porsi a disposizione delle prefetture del Regno per i servizi segreti di pubblica sicurezza. Il ministro delle Comunicazioni, di concerto con quello delle Finanze, fissa i tipi dei contrassegni, uniformi per tutto il Regno e il prezzo di cessione.
Testo vigente dal 7 aprile 1946 al 22 dicembre 2008 · versione 50 su Normattiva