Art. 226 — Base di applicazione
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Il contributo integrativo, di cui al precedente articolo, e' applicato in base all'intensita' dei trasporti ed alla loro durata, alla specie dei veicoli, alle lunghezze dei percorsi abituali, alla natura ed al peso delle merci, nonche' alla maggiore spesa che le amministrazioni interessate debbono, in fatto, sostenere per la manutenzione e sistemazione dei tronchi delle strade soggetti ad eccezionale logorio. Agli effetti del presente articolo, per l'applicazione del contributo non si tien conto della maggiore intensita' di trasporti che fosse determinata da esigenze di lavori occasionati da pubbliche calamita'.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva