Art. 227

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 16 luglio 1933. Leggi il testo vigente →

Sono esenti dal contributo le amministrazioni dello Stato e gli esercenti di servizi pubblici concessi od autorizzati. Gli stabilimenti di nuovo impianto sono esenti dal contributo durante il primo anno di esercizio; tale esenzione si estende ad un triennio per gli stabilimenti che vengano aperti nelle provincie meridionali e nelle isole.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 luglio 1933 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art227 · fonte su Normattiva