Art. 228 — Misura del contributo
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L'eccezionale logorio delle strade e' valutato dalla commissione di cui all'articolo seguente e il relativo contributo varia da un minimo di lire 100 a un massimo di lire 30.000. Sono esenti dal contributo gli stabilimenti od esercizi che effettuano o promuovono un transito non superiore a mille tonnellate - chilometro annue. Questo limite puo' essere ridotto per gli stabilimenti ed esercizi che provochino il logorio delle strade con macchine o veicoli non destinati a transitare ordinariamente su di esse.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva