Art. 23 — Aumento di aliquote per i comuni ex chiusi
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I comuni rimasti chiusi sino al 1° aprile 1930 possono, per riconosciute necessita', e con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo: sulle carni, fino al 50%, se appartengono alle classi da A a D e al 30%, se alle altre classi; sul gas-luce, fino al limite massimo di L. 0,05 per metro cubo, se appartengono alle classi da A ad E, fino a L. 0,042 se alle classi F e G e fino a L. 0,03, se alle classi H ed I e sull'energia elettrica, fino al limite massimo di L. 0.045 per ewo, se appartengono alle classi da A ad E, fino a L. 0,03, se alle classi F e G e fino a L. 0,02, se alle classi H ed I.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva