Art. 230
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nel mese di gennaio di ciascun anno gli enti, le societa' e le persone indicate nell'art. 225, nei cui confronti non siano applicabili le disposizione dei successivi articoli 227 e 228, sono tenuti a presentare alla commissione provinciale, per mezzo del podesta' del comune nel quale ha sede lo stabilimento o l'esercizio, anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita denunzia da cui risultino i dati attinenti all'intensita' dei trasporti, alla specie dei veicoli, alla lunghezza dei percorsi abituali, alla natura ed al peso delle merci trasportate nell'anno precedente, e tutte le altre indicazioni necessarie per valutare l'eccezionale logorio cagionato alle strade statali, provinciali, comunali e consorziali soggette a pubblico transito. La denunzia non e' necessaria per i contribuenti gia' iscritti nei ruoli quando le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. Le denunzie sono trasmesse dal podesta' al presidente della commissione provinciale nel termine di 20 giorni dalla presentazione, completate con l'indicazione dei tratti di strada percorsi, della maggiore spesa sostenuta dal comune o dal consorzio per la manutenzione in dipendenza dell'eccezionale logorio, del tonnellaggio lordo medio trasportato giornalmente dal denunziante, del numero e della specie dei veicoli adoperati. In mancanza di dati piu' sicuri, per la determinazione del tonnellaggio lordo si aggiunge al tonnellaggio di carico il trenta per cento per la tara dei veicoli. Gli utenti non dispensati dalla denunzia a norma del secondo comma del presente articolo, che abbiano omesso di presentarla nei termini stabiliti, sono passibili di un contributo suppletivo da lire 100 a lire 500 a favore della provincia, da pagarsi insieme con quello principale. 22
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 1939
Il Regio D.L. 29 luglio 1938, n. 1121, convertito senza modificazioni dalla L.3 gennaio 1939, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In sostituzione della tassa di circolazione sugli autocarri, motocarri e motofurgoncini, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni, della tassa fissa e della sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli, di cui rispettivamente ai Regi decreti-legge 29 dicembre 1927, n. 2446 e 28 novembre 1933, n. 1549, e del contributo di utenza stradale di cui agli articoli 225 a 235 del Testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la Finanza locale e successive modificazioni, e' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, la tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi in ragione di anno solare e per ogni quintale di portata utile, nella misura indicata nella tabella allegato A che, vista d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per le finanze, forma parte integrale del presente decreto".
Testo vigente dal 16 agosto 1938 al 22 dicembre 2008 · versione 25 su Normattiva