Art. 232 — Procedura
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La commissione per l'utenza stradale determina la misura del contributo da applicare ad ogni stabilimento od esercizio, ai sensi dell'art. 225. La deliberazione della commissione e' depositata per estratto, a cura dell'amministrazione provinciale, insieme con l'estratto dei ruoli dell'anno in corso, per 15 giorni negli uffici dei comuni dove risiedono le ditte interessate: il deposito e' reso noto mediante avviso da affiggersi nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Per le notificazioni, per i ricorsi e per le relative decisioni e per la formazione dei ruoli principali e suppletivi si osservano le disposizioni degli articoli 284 e seguenti.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva