Art. 233 — Riscossione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938. Leggi il testo vigente →
L' amministrazione provinciale, in base alle deliberazioni della commissione, provvede alla formazione del ruolo con l'indicazione delle relative scadenze, e ne dispone la pubblicazione per estratto nei comuni dove risiedono gli enti, le societa' o le persone tenute al pagamento. La riscossione del contributo e' fatta dagli esattori con i privilegi fiscali autorizzati dalla legge di riscossione delle imposte dirette, in quattro rate scadenti nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno, da versarsi al ricevitore provinciale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva