Art. 233Riscossione

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L' amministrazione provinciale, in base alle deliberazioni della commissione, provvede alla formazione del ruolo con l'indicazione delle relative scadenze, e ne dispone la pubblicazione per estratto nei comuni dove risiedono gli enti, le societa' o le persone tenute al pagamento. La riscossione del contributo e' fatta dagli esattori con i privilegi fiscali autorizzati dalla legge di riscossione delle imposte dirette, in quattro rate scadenti nei mesi di giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno, da versarsi al ricevitore provinciale.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art233 · fonte su Normattiva