Art. 235 — Coefficienti di logorio
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Entro il mese di febbraio di ogni anno, il ministro delle Finanze, di concerto con quelli dell'Interno e dei Lavori Pubblici, udita la Commissione centrale per la finanza locale, stabilisce i coefficienti da attribuire alle diverse categorie di strade ed alle diverse pavimentazioni di ogni categoria, per determinare le quote di contributo spettanti ai vari enti interessati.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 16 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva