Art. 236Specie ed oggetto del contributo

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E' data facolta' ai comuni di istituire contributi di miglioria specifica e di miglioria generica diretti a colpire rispettivamente: 1. l'incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, per la parte di maggior valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita; 2. l'incremento di valore delle aree fabbricabili, che sia da attribuirsi all'espansione dell'abitato ed al complesso delle opere pubbliche eseguite dal comune. Il contributo di miglioria specifica puo' essere applicato anche dalle provincie, limitatamente alle proprieta' extra-urbane, il cui valore sia cresciuto per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche provinciali.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 5 aprile 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art236 · fonte su Normattiva