Art. 236

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E' data facolta' ai comuni di istituire contributi di miglioria specifica e di miglioria generica diretti a colpire rispettivamente: 1. l'incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, per la parte di maggior valore che sia conseguenza dell'opera pubblica eseguita; 2. l'incremento di valore delle aree fabbricabili, che sia da attribuirsi all'espansione dell'abitato ed al complesso delle opere pubbliche eseguite dal comune. Il contributo di miglioria specifica puo' essere applicato anche dalle provincie, limitatamente alle proprieta' extra-urbane, il cui valore sia cresciuto per effetto dell'esecuzione di opere pubbliche provinciali. 72

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 marzo 19633, n. 246

72

La L. 5 marzo 19633, n. 246, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che "Salvo quanto previsto nei precedenti articoli 48 e 49 per i Comuni che abbiano, prima dell'entrata in vigore della presente legge, istituito il contributo di miglioria generica, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore, gli articoli da 236 a 234 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppressi".

Testo vigente dal 5 aprile 1963 al 22 dicembre 2008 · versione 84 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art236 · fonte su Normattiva