Art. 237Esenzioni

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Sono esenti dall'onere del contributo:

  • a)i beni appartenenti a S. M. il Re, ai membri della Famiglia Reale, quelli di pertinenza della S. Sede esenti da tributi in virtu' degli articoli 15 e 16 del trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, quelli appartenenti allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • b)le aree sulle quali non possano, per l'esistenza di servitu', sorgere nuove costruzioni, salvo che siano utilizzate nello stato in cui si trovano. Possono inoltre essere colpite dal contributo di miglioria generica quelle aree che da tali servitu' vengano liberate per effetto di opere di miglioria. E' abrogato l'articolo 16 della legge 17 agosto 1928, n. 2102. 25
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

25

Il Regio D.L. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito senza modificazioni dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "L'esenzione dall'onere del contributo di miglioria in dipendenza di opere pubbliche eseguite dalle Provincie e dai Comuni senza il concorso dello Stato, di cui all'art. 237 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e' estesa agli immobili appartenenti agli Enti ed Istituti che, a norma delle vigenti disposizioni, provvedono alla costruzione od all'acquisto di case popolari, nonche' all'Istituto nazionale per la costruzione delle case per gli impiegati dello Stato".

Testo vigente dal 28 gennaio 1939 al 22 dicembre 2008 · versione 28 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art237 · fonte su Normattiva