Art. 237 — Esenzioni
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Sono esenti dall'onere del contributo:
- a)i beni appartenenti a S. M. il Re, ai membri della Famiglia Reale, quelli di pertinenza della S. Sede esenti da tributi in virtu' degli articoli 15 e 16 del trattato approvato con la legge 27 maggio 1929, n. 810, quelli appartenenti allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- b)le aree sulle quali non possano, per l'esistenza di servitu', sorgere nuove costruzioni, salvo che siano utilizzate nello stato in cui si trovano. Possono inoltre essere colpite dal contributo di miglioria generica quelle aree che da tali servitu' vengano liberate per effetto di opere di miglioria. E' abrogato l'articolo 16 della legge 17 agosto 1928, n. 2102.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 28 gennaio 1939 · versione 0 su Normattiva