Art. 239

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La deliberazione che istituisce l'uno o l'altro contributo, e stabilisce le norme per l'applicazione e riscossione di essi, e' soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed all'omologazione del ministro delle Finanze. Essa deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprieta' da sottoporre ai contributi, i prezzi dei beni e delle aree, come all'articolo precedente, le ditte intestatarie, e, per le aree fabbricabili, deve indicare anche lo stato di parcellamento. La deliberazione e' depositata per 20 giorni nell'ufficio comunale e del deposito viene dato avviso al pubblico con apposito manifesto; essa e' inoltre notificata individualmente ai proprietari interessati. Contro tale deliberazione i detti proprietari possono ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa nel termine di 20 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente pero' dall'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune puo' reclamare alla Giunta provinciale amministrativa per indebite esclusioni di beni od aree o per inesatta determinazione dei prezzi iniziali. In tal caso il reclamo dev'essere munito della prova dell'eseguita notificazione alla ditta interessata che puo' dare le proprie deduzioni nei venti giorni susseguenti. La Giunta provinciale amministrativa puo', quando lo creda utile, e deve, quando le parti ne facciano richiesta, sentire gl'interessati, personalmente o per mezzo di legali rappresentanti. Essa puo', inoltre, ordinare all'amministrazione comunale o provinciale o agl'interessati la produzione dei documenti e degli schiarimenti che ritenga necessari, e puo' altresi' ordinare inchieste, perizie, verificazioni o accessi sui luoghi, a spese delle amministrazioni stesse o degl'interessati. La decisione della Giunta provinciale amministrativa dev'essere notificata a coloro i cui ricorsi o reclami non siano stati accolti: essi possono ricorrere, anche per il merito, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, al ministro delle Finanze. In sede di omologazione dell'atto che istituisce il contributo, il ministro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, provvede definitivamente sui ricorsi ed ha anche facolta' di modificare le aliquote. Esaurito tale procedimento, non sono ammissibili ulteriori ricorsi circa la determinazione delle zone e dei prezzi iniziali dei beni e delle aree da assoggettare ai contributi.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art239 · fonte su Normattiva