Art. 24
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La facolta' di cui al precedente articolo e' estesa a tutti gli altri comuni che, per riconosciute necessita', ne facciano domanda al ministero delle finanze. Su tali domande, dopo l'approvazione delle autorita' di tutela, il ministro provvede sentita la Commissione centrale per la finanza locale.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva