Art. 241
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Per l'applicazione del contributo di miglioria generica si osservano le norme del primo, secondo, terzo e sesto comma dell'articolo precedente. E' in facolta' del comune di procedere ad accertamenti suppletivi di incrementi di valore in occasione dei successivi trapassi di proprieta', finche' l'area rimanga fabbricabile. Ove in un quindicennio non avvengano trapassi di proprieta', oppure l'ultimo accertamento sia fatto da piu' di tre anni, l'incremento di valore e' determinato, in via presuntiva, al momento in cui l'area viene utilizzata a scopo edilizio. Alle relative deliberazioni e' applicabile il disposto del quinto comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva