Art. 244
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Il contributo di miglioria, dovuto ai comuni e alle provincie a norma dei precedenti articoli, viene detratto in sede di valutazione del reddito che debba essere assoggettato ad imposta diretta di Stato per effetto della realizzazione del maggior valore dei beni stessi.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva