Art. 247

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Con decreto Reale, da promuoversi dal ministro dell'Interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale ed il Consiglio di Stato, i comuni delle classi da A a D, i comuni capoluoghi di provincia non compresi in dette classi, nonche' quelli al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, possono essere autorizzati, in caso di riconosciuta necessita', a imporre contributi per la manutenzione delle opere di fognatura di nuova o di vecchia costruzione, a carico dei proprietari degli stabili che, direttamente o indirettamente, vi scarichino materie di rifiuto.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art247 · fonte su Normattiva