Art. 248

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Il contributo di cui al precedente articolo e' annuo e non puo' eccedere due centesimi per ogni lira di reddito imponibile risultante dai ruoli dell'anno al quale il contributo si riferisce. Per i fabbricati esenti da imposte, il reddito imponibile e' stabilito per via di confronto con i fabbricati che siano posti in condizioni analoghe. Il proprietario, che abbia concorso alle spese di costruzione della fognatura mediante pagamento del contributo di miglioria, e' esonerato per cinque anni dal contributo di manutenzione.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art248 · fonte su Normattiva