Art. 25 — Diritti speciali
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Oltre i diritti accessori previsti all'art. 100 i comuni possono imporre altri diritti speciali in corrispettivo di particolari prestazioni o servizi resi dall'amministrazione a richiesta dei contribuenti. Le relative tariffe devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa e dal ministro delle Finanze.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva