Art. 250
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I proprietari degli stabili gravati da contributi di fognatura possono, in qualunque tempo, affrancarli da tale onere mediante il versamento di un capitale pari a venti volte il contributo annuo. Qualora, in conseguenza di nuove costruzioni o sopraelevazioni, il reddito imponibile degli stabili, affrancati da contributi di fognatura, subisca un aumento di almeno un quinto rispetto a quello accertato all'atto dell'affrancazione, e' dovuto un contributo suppletivo proporzionato all'aumento del reddito imponibile.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva