Art. 258 — Procedura
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Le deliberazioni del podesta' o del rettorato provinciale, relative all'applicazione delle sovrimposte fondiarie, devono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per otto giorni, e, durante lo stesso termine, il bilancio dev'essere inoltre depositato in segreteria a disposizione del pubblico; la deliberazione del rettorato provinciale dev'essere inserta in sunto nel foglio degli annunzi legali della provincia. Ogni contribuente puo' reclamare contro dette deliberazioni alla Giunta provinciale amministrativa. Il reclamo deve essere proposto nei venti giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni comunali, ed a quello dell'inserzione nel foglio periodico per le provinciali. Le autorizzazioni a sovrimporre alle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, entro il limite normale per le provincie ed anche in eccedenza a tale limite e fino a raggiungere il terzo limite, per i comuni, sono date dalla Giunta provinciale amministrativa. La Giunta provinciale amministrativa esamina la regolarita' dei singoli stanziamenti, e, previa notificazione alle amministrazioni interessate, decide sugli eventuali reclami ed apporta al bilancio le modificazioni necessarie per assicurarne il pareggio e per garantire l'andamento dei servizi obbligatori, provvedendo nei riguardi delle spese, a norma degli articoli 304 e 305. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate all'albo pretorio per otto giorni: quelle concernenti le provincie sono, inoltre, inserte per sunto nel foglio periodico degli annunzi legali. Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso, anche per il merito, nel termine di giorni venti, al ministro dell'Interno da parte del prefetto, del podesta', del rettorato e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Per i comuni e le provincie il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento della decisione tutoria; pei contribuenti decorre dall'ultimo della pubblicazione di cui al quinto comma, se si tratta di comune, e dalla data d'inserzione nel foglio periodico degli annunzi legali, se si tratta di provincie. Il decreto del ministro dell'Interno, da adottarsi, nei casi di autorizzazione alle eccedenze, di concerto col ministro delle Finanze, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, e' definitivo e contro di esso e' ammesso soltanto il ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Tutti i termini per il ricorso e per il procedimento innanzi al Consiglio di Stato sono ridotti a meta'. La sezione pronunzia in camera di consiglio sugli atti e sulle memorie presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato. Le autorizzazioni alle provincie per le sovrimposte eccedenti il limite normale sono date con l'esercizio di tutti i poteri indieati nel quarto comma, dal ministro delle Finanze, di concerto col ministro dell'Interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa, che deve emetterlo entro il 31 ottobre, e udita la Commissione centrale per la finanza locale. Il decreto del ministro dev'essere pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia ed e' impugnabile nei modi e termini previsti nei due comma precedenti.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 29 dicembre 1933 · versione 0 su Normattiva