Art. 26
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I comuni che, per effetto della classificazione di cui all'art. 11 o anche in dipendenza di nuovo censimento generale della popolazione del Regno, ovvero di mutamenti della circoscrizione territoriale, siano assegnati a classi inferiori, possono essere autorizzati con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro delle Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i comuni della classe alla quale appartenevano. I comuni che, per le cause sopra indicate, sono assegnati a classi portanti aliquote piu' elevate non possono, per un biennio, applicare le imposte di consumo che entro i limiti della tariffa immediatamente superiore a quella che ad essi competeva in precedenza.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva