Art. 262Ripartizione degli utili

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Le deliberazioni con le quali si provvede alla ripartizione degli utili delle gestioni dei servizi assunti direttamente dai comuni, dalle provincie e dai consorzi, accertati in base ai conti approvati a norma dell'articolo seguente, e alla devoluzione degli utili netti agli scopi indicati nel 5° comma dell'art. 2 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico) sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Sono altresi' soggette a speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni con le quali si provvede allo stanziamento, nel bilancio comunale o provinciale, delle somme necessarie per far fronte alle perdite accertate nella gestione dei servizi predetti. Tali deliberazioni devono indicare le cause delle perdite stesse e i provvedimenti che l'amministrazione si propone di attuare per evitare che possono ripetersi per l'avvenire. La Giunta provinciale amministrativa, qualora riconosca insufficienti le misure proposte, promuove dal prefetto le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda, o anche la revoca dell'autorizzazione all'esercizio diretto, ai sensi dell'art. 19 del citato testo unico.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art262 · fonte su Normattiva