Art. 264
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Per l'accertamento delle responsabilita' degli amministratori, del direttore e degli impiegati delle aziende dei servizi assunti in gestione diretta dai comuni, dalle provincie e dai consorzi, sono applicabili le disposizioni degli art. 100 e 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, sostituiti dagli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2289, nonche' quelle dei successivi articoli 107 a 112. Il direttore, il segretario e il ragioniere dell'azienda sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 108 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nelle ipotesi ivi previste, anche quando abbiano proposto il riparto di utili che in seguito siano riconosciuti, in tutto o in parte, insussistenti, ancorche' tali proposte siano state deliberate dal podesta' o dal preside ed provate a norma dell'art. 262 del presente Testo unico.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva