Art. 265

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I contratti con i quali gli enti locali concedono all'industria privata, secondo il disposto dell'art. 26 della legge 15 ottobre 1925, n. 2578 (testo unico), i servizi indicati dall'art. 1 della legge stessa, oltre che l'esercizio della facolta' del riscatto, devono stabilire norme intese a disciplinare: 1. la regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione; 2. la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare al comune, alla provincia ed ai privati; 3. la vigilanza sul funzionamento del servizio; 4. il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del comune o della provincia agli utili dell'impresa; 5. i corrispettivi dovuti dal concessionario per gl'immobili e gl'impianti eventualmente ceduti dall' amministrazione; 6. le modalita' per il trasferimento al comune o alla provincia, alla scadenza del contratto, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario; 7. le penalita' per l'inosservanza degli obblighi contrattuali; 8. i casi di decadenza e le modalita' per la definizione delle relative controversie.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art265 · fonte su Normattiva