Art. 266
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Le deliberazioni, con le quali i podesta' o i rettorati concedono all'industria privata i servizi indicati nel precedente articolo, sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. I capitolati relativi sono comunicati al consiglio di prefettura, che da' il suo parere tanto sulla regolarita' del progetto di contratto quanto sulla convenienza amministrativa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva