Art. 27 — Comuni capoluoghi di provincia. Tariffa superiore
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Per necessita' di bilancio, accertate e riconosciute dall'autorita' di tutela e dalla Commissione centrale per la finanza locale, i comuni capoluoghi di provincia possono essere autorizzati a riscuotere le imposte di consumo in base alla tariffa immediatamente superiore. L'autorizzazione e' data con decreto Reale, su proposta del ministro delle Finanze.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva