Art. 272-bis
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A garanzia dei debiti da assumersi ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i comuni possono rilasciare delegazioni sulla tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani interni, purche' il Ministero delle finanze dia il suo benestare con riferimento ai tre quarti del cespite medio annuo netto realizzato nell'ultimo triennio anche mediante la riscossione del preesistente «corrispettivo per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche». Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del debito, le riscossione del cespite risultasse insufficiente, il comune debitore dovra' rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali, ammissibili per legge, da darsi in riscossione con le forme e con le condizioni di cui al precedente art. 94. E' fatto obbligo ai comuni che contraggono debiti a termini del primo comma del presente articolo, di introdurre effettivi miglioramenti negli esistenti mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. 3399101102104
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
33La L. 20 marzo 1941, n. 366, ha disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1 gennaio 1942.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
99con decorrenza dal 1 gennaio 1999
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1999".
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426
101con decorrenza dal 1 gennaio 2000
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 9 dicembre 1998, n. 426, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2000".
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488
102Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
104Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel modificare l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha conseguentemente disposto (con l'art. 238, comma 1) che "La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11."
Testo vigente dal 29 aprile 2006 al 22 dicembre 2008 · versione 122 su Normattiva