Art. 274 — Denunzie; termini
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Nei primi cinque giorni di settembre il podesta', con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita i contribuenti a denunziare, entro il 20 settembre, i singoli cespiti soggetti alle imposte e tasse istituite dal comune. La denunzia va fatta, di regola, su appositi moduli messi dal comune a disposizione degli interessati. La denunzia non e' necessaria da parte dei contribuenti gia' iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilita' siano rimaste invariate. L'obbligo della denunzia non esclude gli accertamenti di ufficio che possono essere eseguiti in qualunque tempo. Per le denunzie e l'accertamento del bestiame soggetto all'imposta possono, per particolari condizioni locali, riconosciute dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirsi termini diversi da quelli sopra indicati: in tale ipotesi sono analogamente modificati i termini previsti nei successivi articoli. 424547
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che "Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1945 dei tributi indicati nell'art. 40, i termini stabiliti dagli articoli 273, 274, 276 e 277 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sono prorogati di cinque mesi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione dei presente decreto nella Gazzetta Ufficiale". Ha inoltre disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 391
45Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 novembre 1946, n. 391, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, commi 1 e 2) che "Agli effetti dell'applicazione dei tributi per l'anno 1947, il termine stabilito dall'art. 273 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e' prorogato di cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La stessa, proroga si applica ai termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del menzionato testo unico".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
47Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1947 dei tributi indicati negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i Comuni sono autorizzati a deliberare le relative tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175".
Testo vigente dal 24 aprile 1947 al 20 luglio 1952 · versione 56 su Normattiva