Art. 275-bis

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali. A richiesta del Comune di nuova residenza, deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali. Il segretario comunale e' responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilita' ricade altresi' sugli amministratori comunali, che ne abbiano eventualmente ordinato la inosservanza)).

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art275bis · fonte su Normattiva