Art. 275Denunzie; contenuto

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1948 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le denunzie debbono contenere: nome, cognome, paternita', residenza e abitazione del contribuente, la data in cui vengono presentate, quella in cui e' sorto il cespite tassabile e tutte le altre indicazioni necessarie per l'applicazione del tributo. Dalle denunzie presentate dai pubblici istituti, enti morali, societa' commerciali, associazioni, circoli e simili, deve risultare la denominazione dell'istituto, lo scopo, la sede, nonche' le persone che ne hanno la rappresentanza legale o li dirigono. Per coloro che sono sottoposti a patria potesta', a tutela, a cura o, comunque, non abbiano la capacita' di obbligarsi, la denunzia e' fatta dalla persona che li rappresenta a' termini di legge. Di ogni denunzia l'ufficio comunale rilascia ricevuta su apposito modulo. ((Ai fini dell'accertamento di ufficio e del controllo delle denuncie presentate dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni e le ditte private, a richiesta dell'ufficio comunale, sono tenute a fornire le informazioni riguardanti gli stipendi ed emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai loro dipendenti)).

Testo vigente dal 1 maggio 1948 al 22 dicembre 2008 · versione 57 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art275 · fonte su Normattiva