Art. 28
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I comuni dichiarati luoghi di cura, soggiorno e turismo possono essere autorizzati, mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro delle Finanze di concerto col ministro dell'Interno, previo parere della Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo in base alla tariffa immediatamente superiore. Il maggior provento di cui sopra, al netto delle spese di riscossione, puo' essere, col decreto stesso, devoluto, in tutto od in parte, all'azienda autonoma di cura.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva