Art. 284

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Per l'applicazione, da parte della provincia, della tassa di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, dell'addizionale all'imposta sulle industrie e del contributo di miglioria nonche' del contributo integrativo di utenza stradale, valgono, in quanto non sia diversamente disposto nei relativi capi, le norme stabilite negli articoli 273 a 277, 280 e 283, intendendosi sostituito al comune la provincia, al podesta' il preside o il rettorato, secondo le rispettive competenze, all'ufficio ed albo comunali quelli provinciali, alla commissione la Giunta provinciale amministrativa, e con le seguenti altre modificazioni:

  • a)gli avvisi di cui agli articoli 274 e 277 devono essere anche inseriti nel foglio degli annunzi legali della provincia e, nel caso in cui questa applica l'addizionale con ruoli propri, devono essere altresi' pubblicati all'albo pretorio di ciascun comune: tale pubblicazione vale anche come notificazione individuale dell'accertamento ai contribuenti gia' inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile;
  • b)sui ricorsi contro l'applicazione dei detti tributi, nonche' del contributo provinciale di miglioria specifica e del contributo integrativo di utenza stradale, decide la Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa con le facolta' e nei termini previsti dagli articoli 280 e 283 ( secondo e terzo comma);
  • c)contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso, entro 20 giorni dalla notificazione, ricorso alla Giunta stessa integrata ai sensi dell'art. 283 (primo comma), la quale decide con le facolta' e nei termini sopra indicati.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 12 febbraio 1937 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art284 · fonte su Normattiva