Art. 290 — Ruoli suppletivi; limiti
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I ruoli principali e suppletivi non possono riguardare che le imposte previste nei bilanci dell'anno in corso e dei due precedenti. Per le partite contestate e successivamente definite possono essere compilati ruoli suppletivi anche oltre i limiti suindicati, ma non mai oltre sei mesi dalla comunicazione all'ente della decisione definitiva.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva