Art. 20Riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali

Per la riscossione dei contributi concernenti i segretari comunali l'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo e' reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'Ufficio provinciale del tesoro per la riscossione presso la Sezione di tesoreria provinciale. Contemporaneamente e' trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione nel mese di giugno. Per la riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione dell'estratto del ruolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-01-05;180~art20 · fonte su Normattiva