Art. 293 — Sanzioni civili; ricorsi
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Le sanzioni civili previste nel precedente articolo sono applicate dal podesta' o dal preside, previa contestazione all'interessato. Contro tale provvedimento l'interessato puo' esperimentare i ricorsi di cui agli articoli 277 e seguenti: la pronunzia definitiva circa l'accertamento del tributo stabilisce altresi' la misura della sopratassa da applicarsi. Quando tra l'amministrazione interessata e il contribuente si addivenga a concordato prima che sia stata pronunziata alcuna decisione in sede amministrativa, la sopratassa per omessa denunzia e' ridotta alla meta' e quella per infedele denunzia e' annullata. Le somme dovute in applicazione di questo articolo sono riscosse con i privilegi fiscali consentiti dalla legge, e, di regola, insieme col tributo accertato.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva