Art. 293

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Le sanzioni civili previste nel precedente articolo sono applicate dal podesta' o dal preside, previa contestazione all'interessato. Contro tale provvedimento l'interessato puo' esperimentare i ricorsi di cui agli articoli 277 e seguenti: la pronunzia definitiva circa l'accertamento del tributo stabilisce altresi' la misura della sopratassa da applicarsi. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1952, N. 703)). Le somme dovute in applicazione di questo articolo sono riscosse con i privilegi fiscali consentiti dalla legge, e, di regola, insieme col tributo accertato.

Testo vigente dal 20 luglio 1952 al 22 dicembre 2008 · versione 60 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art293 · fonte su Normattiva