Art. 295 — Sanatoria per la presentazione delle denunzie
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Coloro che alla data della pubblicazione del presente Testo Unico non avessero ancora presentate le denunzie nei modi e termini stabiliti, o le avessero presentate incomplete o infedeli, sono ammessi a farle o rettificarle entro tre mesi dalla data anzidetta senza incorrere nelle sanzioni previste negli articoli 292 e 296. Il contribuente che presenti la denunzia nel termine di cui al comma precedente e prima che alcun atto di accertamento gli sia stato notificato, e' assoggettato all'imposta soltanto dal 1° gennaio dell'anno in corso.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva