Art. 297-octies
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Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima. La maggiorazione e' determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il posticipato pagamento della imposta ed e' riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite. Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-septies la maggiorazione e' dovuta solo per le rate gia' scadute.
Testo vigente dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008 · versione 88 su Normattiva