Art. 297-quater
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((Il contribuente che sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo, ha diritto, per la maggiore somma pagata, ad una indennita' pari al 2,50 per cento per ogni semestre intero escluso il primo, compreso tra la scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta o tassa e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio o al rimborso della maggiore imposta o tassa medesima. L'indennita' e' liquidata dall'Ente con il provvedimento di sgravio o con quello di rimborso dell'imposta o tassa non dovuta.)) 76
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 maggio 1967, n. 388
76La L. 18 maggio 1967, n. 388, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le maggiorazioni e le indennita' di cui agli articoli 297-bis e 297-quater si applicano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
Testo vigente dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008 · versione 88 su Normattiva