Art. 297-septies
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La Giunta municipale e la Giunta provinciale hanno facolta' di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, gia' iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso. E' in facolta' del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopra indicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza dell'intero rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.
Testo vigente dal 30 giugno 1967 al 22 dicembre 2008 · versione 88 su Normattiva